La Legge di Bilancio 2026 introduce criteri più restrittivi per accedere alle agevolazioni fiscali su dividendi e plusvalenze. Dal 1° gennaio 2026, i regimi di esenzione o parziale esenzione saranno riconosciuti solo alle partecipazioni pari ad almeno il 5% del capitale oppure con un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Le nuove regole interessano imprese, società e investitori e richiedono una maggiore attenzione nella pianificazione delle partecipazioni e della distribuzione degli utili.
Nuove regole per dividendi e plusvalenze
La Legge di Bilancio 2026 introduce un intervento significativo sulla tassazione dei dividendi e
delle plusvalenze, rendendo più stringenti i requisiti per accedere ai regimi di esenzione e di
parziale detassazione previsti dal TUIR. Le modifiche riguardano in particolare imprenditori
individuali, società di persone, società di capitali ed enti commerciali, con effetti concreti sulle
strategie di investimento e di distribuzione degli utili.
Il punto chiave della riforma: La "doppia soglia"
La principale novità è l’introduzione di una doppia condizione per beneficiare delle agevolazioni
fiscali su dividendi e plusvalenze. Dal 01.01.2026, l’accesso ai regimi di esenzione o parziale
esenzione è subordinato al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%;
- • un valore fiscale della partecipazione pari ad almeno euro 500.000,00.
In assenza di tali condizioni, i proventi concorrono integralmente alla formazione del reddito
imponibile.
Dividendi: cosa cambia per imprese e società
Per le persone fisiche che detengono partecipazioni nella sfera imprenditoriale e per le società di
persone (Snc e Sas), i dividendi diventano in linea generale integralmente imponibili. L’eccezione
– rappresentata dalla tassazione limitata al 58,14% – resta applicabile solo se la partecipazione
supera la soglia del 5% od il valore fiscale minimo di euro 500.000,00.
Un’impostazione analoga viene adottata per le società di capitali e gli enti commerciali. Anche in
questo caso, la regola generale è l’imponibilità totale dei dividendi, mentre l’esclusione del 95%
del provento è riservata alle partecipazioni che rispettano la nuova doppia soglia. La norma
chiarisce inoltre che, ai fini del calcolo della percentuale del 5%, rilevano anche le partecipazioni
indirette detenute all’interno dello stesso gruppo.
Plusvalenze e partecipazioni expemtion (PEX)
La Legge di Bilancio 2026 interviene anche sulla disciplina della participation exemption. Restano
fermi i requisiti “storici” previsti dall’articolo 87 del TUIR (periodo minimo di possesso,
classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza della partecipata, esercizio di impresa
commerciale), ma si aggiunge un ulteriore vincolo: l’esenzione del 95% è ora riconosciuta solo se la partecipazione ceduta supera la soglia del 5% oppure ha un valore fiscale almeno pari a 500.000
euro.
Lo stesso criterio viene esteso alle plusvalenze realizzate da imprenditori individuali e società di
persone, che continuano a beneficiare di una esenzione parziale (41,86% se realizzate dal
01.01.2018 da imprese individuali o 50,28% se realizzate dal 01.01.2018 da società di persone ex
articolo 5 del TUIR), ma solo in presenza dei nuovi requisiti dimensionali.
Decorrenza ed impatti operativi
Le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni di utili deliberate ed alle plusvalenze realizzate
a decorrere dal 01.01.2026. Particolare attenzione va posta alla gestione degli acconti d’imposta,
che dovranno essere calcolati come se le nuove regole fossero già state applicate nel periodo
precedente.
In sintesi
La riforma segna un chiaro cambio di impostazione: le agevolazioni fiscali su dividendi e
plusvalenze vengono sempre più legate alla “dimensione” ed alla rilevanza economica della
partecipazione. Per imprese ed investitori diventa quindi essenziale rivalutare la struttura delle
partecipazioni e pianificare con attenzione operazioni di distribuzione degli utili e dismissione di
asset, alla luce di un quadro normativo più selettivo ma ormai definito.
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