L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le nuove regole fiscali per trasferte e missioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Tra le principali novità, i rimborsi per vitto, alloggio e trasporti effettuati in Italia tramite taxi o NCC saranno esenti da tassazione solo se pagati con strumenti tracciabili. Le nuove disposizioni si applicano a lavoratori dipendenti, amministratori e collaboratori coordinati e continuativi a partire dal periodo d’imposta 2025.
Con la circolare n. 15/E del 22/12/2025, l’Agenzia delle Entrate ha offerto indicazioni sulle
modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio del 2025, relativamente al trattamento fiscale
dell’indennità di trasferta o di missione. Per trasferta si intende lo spostamento temporaneo del
lavoratore dalla sede abituale di lavoro, distinto dal trasferimento definitivo.
Le modalità di rimborso
Per le trasferte fuori dal Comune della sede di lavoro continua ad applicarsi l’art. 51, comma 5,
TUIR, che prevede tre modalità di rimborso:
- Forfetaria: non concorre al reddito entro i limiti giornalieri di 46,48 euro (Italia) e 77,47
euro (estero); - Mista: l’indennità esente si riduce di un terzo o di due terzi, a seconda che siano
rimborsate una o entrambe le spese di vitto e alloggio - Analitica: i rimborsi analitici di viaggio e trasporto, incluso quello chilometrico ACI,
restano esenti se adeguatamente documentati.
Per le trasferte nel Comune sede di lavoro, dal 2025 non concorrono al reddito i rimborsi delle
spese di viaggio e trasporto purché comprovati e documentati, senza più l’obbligo di documenti
provenienti dal vettore. Rientrano quindi nell’esenzione anche il rimborso chilometrico ACI per
l’uso del mezzo proprio, i pedaggi autostradali e le spese di parcheggio, se adeguatamente
giustificate.
Le novità per il tracciamento dei pagamenti
Dal 2025 i rimborsi delle spese di
vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in Italia con taxi o NCC non sono tassati solo se
pagati con strumenti tracciabili.
L’obbligo non riguarda i trasporti di linea, il rimborso chilometrico né le spese sostenute
all’estero e si applica anche all’imposta di soggiorno.
Conclusioni
Infine, l’Agenzia chiarisce che tali disposizioni si applicano non solo ai lavoratori dipendenti, ma
anche ai soggetti titolari di redditi assimilati (amministratori e collaboratori coordinati e
continuativi). Le regole descritte trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta 2025.
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