Incentivi per l’efficienza energetica: ecobonus o conto termico?
Dal 2025 sono cambiate le regole degli incentivi per gli impianti termici. L’Ecobonus continua a prevedere una detrazione fiscale recuperabile in dichiarazione dei redditi, mentre il Conto Termico 3.0 offre un contributo diretto erogato dal GSE. Tra le principali novità figurano la riduzione delle aliquote dell’Ecobonus, l’esclusione delle caldaie a gas naturale dagli interventi incentivabili e l’estensione del Conto Termico 3.0 anche alle imprese per specifiche tipologie di immobili.
I due strumenti: caratteristiche principali
Ecobonus è una detrazione fiscale: il cliente paga l’intervento e recupera una percentuale
attraverso la dichiarazione dei redditi in 10 anni di rate uguali. Funziona solo se il cliente ha
un’IRPEF annua sufficiente ad assorbire la rata di detrazione; chi non la possiede perde in tutto o
in parte il beneficio.
Conto Termico 3.0 è un contributo a fondo perduto gestito dal GSE (Gestore Servizi Energetici).
Il cliente o chi per lui presenta la domanda sul portale GSE TermicoPortale (operativo da febbraio
2026) e riceve il contributo direttamente sul conto corrente in 1–5 rate, indipendentemente dalla
propria situazione fiscale.
Tabella 1 – Confronto tra i due strumenti
| ECOBONUS 2026 | CONTO TERMICO 3.0 | |
|---|---|---|
| Chi può accedervi? | Privati con IRPEF da pagare | Tutti: privati, imprese, PA, comuni, condomini |
| Quanto rimborsa? | 50% prima casa 36% altri immobili |
Variabile: calcolato sui parametri tecnici |
| Quando arriva il rimborso? | 10 rate annuali in dichiarazione dei redditi | 1–5 rate unica se incentivo ≤15.000 € |
| Gestione pratica | Comunicazione ENEA + asseverazione tecnico | Domanda portale GSE “PortalTermico” |
Ecobonus 2026: le nuove aliquote
Dal 2025 le aliquote sono state ridotte e unificate per tipo di immobile, non più per tipo di
intervento. Le caldaie alimentate esclusivamente a gas naturale sono uscite dalla lista degli
interventi incentivabili.
Tabella 2 – Aliquote Ecobonus 2025–2027
| Tipo di immobile | 2025–2026 | 2027 | Note |
|---|---|---|---|
| Prima casa (abitazione principale) | 50% | 36% | |
| Seconda casa / casa vacanze | 36% | 30% | |
| Immobile strumentale (officina, negozio...) | 36% | 30% | |
| Condominio – parti comuni | 36–50% | 30–36% | In base alla destinazione dell’unità del condomino |
Per chi risultava già iscritto ad un fondo pensione prima del 01.01.2007, continua ad applicarsi un
regime fiscale differenziato. In particolare, le nuove regole di tassazione riguarderanno solo le
somme maturate dopo tale data, mentre per quelle precedenti resta valido il sistema vigente al
momento della maturazione.
Conto Termico 3.0: principali novità
Il D.M. 7 agosto 2025 è in vigore dal 25 dicembre 2025. Le principali novità rispetto alla versione
precedente:
• Imprese ammesse per la prima volta per interventi su immobili in ambito terziario, con
una quota dedicata di 150 milioni di euro l’anno. Le categorie catastali ammesse sono
A/10, gruppo B e gruppo C — escluse le categorie industriali (gruppo D) e speciali
(gruppo E). In ambito residenziale sono escluse le categorie A/9 e A/10.
In sintesi, queste novità rafforzano il ruolo dei fondi pensione come strumento di pianificazione
finanziaria a lungo termine. L’aumento della deducibilità, unito a regole più flessibili per le
prestazioni, rende la previdenza complementare ancora più interessante, sia per chi è all’inizio
della carriera sia per chi è già inserito nel sistema da anni.
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