Indagini Congiunturali
Indagini Speciali
Indagine Conoscitiva del Giudizio degli Artigiani della Provincia di Brescia sulla Fiducia e sull’Operato di Comune, Provincia e Regione
Anno 2026
Indagine sull’incidenza dei Furti Subiti dalle Imprese Artigiane di Brescia e Provincia negli Anni 2015-2023
Anno 2024
Quarta Indagine Conoscitiva Abusivismo Settore Artigianato Provincia di Brescia 2002 – 2022
Anno 2022
Indagine sull’Incidenza dei Furti Subiti dalle Imprese Artigiane di Brescia e Provincia negli Anni 2015-2019 e nel Periodo Marzo-Aprile 2020
Anno 2020
Indagine Conoscitiva sulla Qualità e Gradimento dei Servizi Giudizio su Enti e Istituzioni degli Artigiani della Provincia di Brescia
Anno 2018
Indagine Conoscitiva sul Gradimento degli Artigiani della Provincia di Brescia sulla Qualità del Servizio Sanitario nel 2024.
Anno 2025
Indagine Conoscitiva sull’Utilizzo dei Social Media nelle Imprese Artigiane Bresciane 2022
Anno 2022
Indagine Conoscitiva sul Gradimento degli Artigiani della Provincia di Brescia sulla Qualità del Servizio Sanitario 2021
Anno 2021
Indagine sulla Situazione delle Imprese Artigiane di Brescia e Provincia Durante il Periodo di Lockdown 2020
Anno 2020
Proposte Normative
Formazione alla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
PROPOSTE di INTERVENTO NORMATIVO | Rif. 0118.20 CSP Settore Sicurezza | Formazione alla Sicurezza nei luoghi di Lavoro
LA QUESTIONE
L’Evoluzione Normativa in Materia di Sicurezza nei luoghi di Lavoro, attribuisce correttamente solo all’Impresa il ruolo di soggetto formatore, ma al tempo stesso tale attività non è in grado di colmare lo scarto culturale derivante dall’evidenza che i giovani non affrontino la materia in modo sistematico e programmatico, seppur nei principi fondamentali, nel percorso scolastico di ogni ordine e grado. Tale realtà determina non poche difficoltà nell’approccio alla formazione specifica di comparto.
Quanto sopra viene gravato dal fatto che la Norma sulla Sicurezza prevede che il Datore di Lavoro formi i Lavoratori entro 60 giorni dalla data di assunzione. Nel caso di lavoratori stranieri il costo della formazione a carico delle Imprese diviene più complesso e oneroso a causa della, spesso poca, conoscenza e quindi comprensione della lingua.
Spesso quindi, anche di fronte ad un percorso formativo ben strutturato ed attuato viene contestata alle Imprese la formazione specifica di mansione in quanto non recepita e compresa dal Lavoratore straniero.
Attualmente la provincia di Brescia con il contributo di fondi ATS per i formatori nel 90% delle Scuole di ogni Ordine e Grado vengono svolti i Corsi per la Sicurezza.
LA PROPOSTA
- per la formazione a carico delle Imprese, nel caso di lavoratori stranieri, venga concesso più tempo per il completamento del percorso formativo.
- la formazione sia più comprensibile
- che il rilascio dei permessi di soggiorno sia condizionato alla conoscenza della lingua italiana
NASPI e Contributo di Licenziamento
PROPOSTE di INTERVENTO NORMATIVO | Rif. 0114.20 CSP Settore Lavoro | NASPI e Contributo di Licenziamento
LA NORMA
La Legge 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) con decorrenza 01.01.2013 ha introdotto l’obbligo in capo alle Aziende che interrompono i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (per qualsivoglia motivo), di versare un contributo a sostegno del finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (ovvero la vecchia disoccupazione).
La Circolare INPS n. 44 del 22 marzo 2013 ha chiarito che il contributo di importo variabile a seconda dell’anzianità aziendale del dipendente, dovrà essere versato tramite modello F24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello della cessazione.
Il contributo deve essere versato anche in occasione della mancata conferma in servizio dell’apprendista ed in caso di dimissioni volontarie ad opera della lavoratrice madre nel corso del c.d. “periodo protetto”, ovvero un anno di età del bambino.
LA PROPOSTA
Si richiede, al fine di non gravare ulteriormente le Imprese, laddove il Datore di Lavoro sia costretto a licenziare per gmo (a titolo di esempio peraltro non esaustivo: riduzione del personale a seguito di crisi del settore, problemi finanziari, chiusura di un reparto produttivo, cessazione dell’attività), che lo stesso sia esentato dal versamento all’INPS del contributo di € 1.509,89.
Analogamente tale esenzione deve essere estesa alle ipotesi di mancata conferma in servizio dell’apprendista, nonché al caso della lavoratrice madre che spontaneamente decida di dimettersi durante il primo anno di vita del figlio.
Lavoro Intermittente
PROPOSTE di INTERVENTO NORMATIVO | Rif. 0113.20 CSP Settore Lavoro. | Lavoro Intermittente (c.d. a chiamata)
LA NORMA
L’art. 13, co. 3, del d.lgs 81/2015 in materia di contratto “a chiamata” così dispone: “(...) in ogni caso, con l’eccezione dei settori del Turismo, dei Pubblici Esercizi e dello Spettacolo, il Contratto di Lavoro Intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari: in caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
LA PROPOSTA
Si propone di introdurre un monte ore minimo giornaliero (anche calcolato come rapporto tra le ore lavorate nel mese e le giornate di presenza al lavoro) al raggiungimento del quale la giornata deve essere computata per intero.
“Tempi Standard” per le Procedure Amministrative
PROPOSTE di INTERVENTO NORMATIVO | Rif. 0112.20 CSP Pubblica Amministrazione. | “Tempi Standard” per le Procedure Amministrative
Al fine di garantire tempi certi per le Procedure Amministrative di Competenza Regionale e di conseguenza per le Amministrazioni Locali relativamente al rilascio di permessi e autorizzazioni:
LA PROPOSTA
Venga consentito a Privati e Imprese l’attuazione del Silenzio Assenso per tutte le Attività Autorizzative, qualora, dopo 90gg. senza motivato diniego, non vengano rilasciate da parte degli Enti Pubblici le Autorizzazioni, consentendo inoltre la richiesta di integrazioni da parte della Pubblica Amministrazione in un’unica soluzione.
Invio Telematico Corrispettivi
PROPOSTE di INTERVENTO NORMATIVO | Rif. 0111.20 CSP Settore Fiscale. | Invio telematico Corrispettivi
LA NORMA
L’art.2 comma 1 del Dlgs. 127/2015 stabiliva l’obbligo giornaliero dell’Invio Telematico dei Corrispettivi attraverso il Registratore Telematico per i Contribuenti con Volume d’affari superiore a 400ml Euro a partire dal 01.07.2019, e per tutti, compresi i contribuenti Forfettari, dal 01.01.2020.
LA QUESTIONE
La Norma che prevede per il Contribuente un costo medio è di circa € 700,00, comprensivo della Linea Internet, della manutenzione nonché della Memoria Fiscale, coinvolge 199.250 Imprese, con un costo per le stesse di oltre 139mln di Euro.
LA PROPOSTA
Utilizzare per l’emissione del documento commerciale, in luogo del Registratore Telematico, i programmi attualmente in uso per l’emissione della Fattura Elettronica, in particolar modo per:
- Attività non svolte in sede fissa ma presso il domicilio del Cliente anche da più addetti della medesima Impresa
- Attività dove è prevalente la clientela Azienda rispetto al Privato.
I.S.A. Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale
LA NORMA
I nuovi Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) che sostituiranno definitivamente dopo 18 anni gli Studi di Settore, dovrebbero modificare il rapporto tra Contribuente e Fisco, anche attraverso significativi benefici premiali, quale l’esclusione da accertamenti fiscali per quei contribuenti che attraverso i nuovi indicatori risulteranno affidabili.
LA QUESTIONE
Attualmente le Organizzazioni di Categoria in qualità di Intermediari effettuano la spedizione telematica delle Dichiarazioni dei Redditi per conto dei loro associati tramite il Pannello Comunicazioni presente nella pagina dei Servizi Entratel.
L’Intermediario quindi per poter conoscere l’Indice di Affidabilità dovrà raccogliere la Delega del Contribuente presentandola all’Agenzia delle Entrate che rilascerà allo stesso Intermediario solo parte del codice di accesso mentre il resto del codice verrà spedito al Contribuente a mezzo Posta rendendo il percorso non solo complicato ma inutilmente macchinoso.
LA PROPOSTA
Consentire all’Intermediario come avviene attualmente per la regolarità della Dichiarazione, la possibilità di verifica dell’Indice di Affidabilità attraverso la pagina Entratel, prevedendo un’apposita opzione all’interno della Dichiarazione dei Redditi.
Quanto all’accesso al Cassetto Fiscale, eliminare il limite temporale di 4 anni della Delega all’Intermediario rendendo la stessa valida sino a revoca da parte del Contribuente.
Abusivismo
Le funzioni sanzionatorie andrebbero assegnate a specifiche Commissioni Provinciali dell’Artigianato costituite presso le C.C.I.A.A. da rappresentanze delle Organizzazioni di Categoria dell’Artigianato presenti sul territorio provinciale affiancati da personale dell’Ente Camerale
LA PREMESSA
Dall’ultima indagine prodotta dal Centro Studi Lino Angelo Poisa, nella sola provincia di Brescia sono circa 14mila coloro che esercitano abusivamente e sotto forma di “Concorrenza Sleale” un’attività artigiana.
L’attuale Normativa non risulta essere efficace nell’attività di repressione del fenomeno.
I danni per la collettività sono ingenti non solo dal punto di vista Erariale e Previdenziale, ma in particolare per la mancanza di qualsiasi tipo di garanzia sulla qualità del servizio svolto dal lavoratore abusivo che opera nel sommerso e quindi svincolato da ogni tipo di controllo rispetto alle aziende regolarmente iscritte all’Albo e assoggettate a regolari aggiornamenti e verifiche di qualità.
LE PROPOSTE
Sanzioni fino da € 2mila a € 20mila per l’esercizio abusivo dell’attività, e reclusione fino a 2 anni in caso di lesioni ai beneficiari del servizio abusivo.
La Norma dovrà prevedere oltre le sanzioni penali, anche il sequestro degli strumenti utilizzati per l’esercizio dell’attività siano essi Mobili o Immobili, oltre alla sospensione e successivo ritiro, in caso di recidiva, della patente di guida laddove il soggetto abusivo utilizzi un mezzo per il trasporto di persone.
Le sanzioni andranno estese anche a coloro che, come prestanome certifichino l’attività svolta dall’Abusivo.
Le funzioni sanzionatorie andrebbero assegnate a specifiche Commissioni Provinciali dell’Artigianato costituite presso le C.C.I.A.A. da rappresentanze delle Organizzazioni di Categoria dell’Artigianato presenti sul territorio provinciale affiancati da personale dell’Ente Camerale.
Le suddette Commissioni avranno poi il compito di segnalare agli Organi Competenti: Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ASST, Guardia di Finanza e Comuni la specifica delle violazioni accertate per gli atti di loro competenza.
Legge Delega di Riforma della Crisi d'Impresa
Nell’ottica di una “riduzione delle incertezze interpretative” che danneggiano la velocità delle procedure concorsuali, andrebbe applicato un criterio fisso, al fine di garantire alle Imprese Artigiane, un più sicuro accesso al privilegio.
LA NORMA
L’art. 2 lettera L del DDL prevede, quale criterio indicato al Governo, quello di “riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi espressi dalla legge delega”.
L’art. 10 del DDL prevede che “nell’esercizio della Delega per la revisione del Sistema dei Privilegi, il Governo provvede a ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte ed adeguando in conformità l’ordine delle cause legittime di prelazione”.
LE CONSIDERAZIONI
Art. 2. La Norma andrebbe utilizzata per introdurre un criterio oggettivo per il riconoscimento della sussistenza del privilegio artigiano ex art. 2751 bis n. 5 Codice Civile.
A tale proposito vale la pena di richiamare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell’Ammissione del Credito in una Procedura Fallimentare ( criterio applicabile anche in materia di Concordato) non rileva l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane (Legge 443/85) ma va fatto riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 2083 codice civile e cioè occorre valutare l’attività svolta, il capitale impiegato, l’entità dell’impresa, il numero dei lavoratori, l’entità e la qualità della produzione, i finanziamenti ottenuti e tutti quegli elementi atti a verificare se l’attività venga svolta con la prevalenza del lavoro dell’imprenditore e della propria famiglia ( Cassazione Sezioni Unite n. 5685 del 20.3.2015).
Il problema che si pone è quindi quello dell’applicazione in concreto dei suddetti parametri, che variano tra i vari Tribunali.
Avanti il Tribunale di Brescia viene richiesto generalmente un Volume d’Affari annuale inferiore ad €500K circa per l’Imprenditore Individuale, mentre in caso di Società si valuta la precedente somma aumentata di €300K per ogni socio; va poi valutato il numero di dipendenti, il valore delle immobilizzazioni materiali, le rimanenze di magazzino e il tutto rapportato all’oggetto sociale.
Art. 10 Va ricordato che l’art. 2751 bis c.c. prevede il seguente ordine di privilegi:
- Retribuzione dei Prestatori di Lavoro Subordinato ed altre voci collegate.
- Retribuzione dei Professionisti per gli ultimi due anni di prestazione.
- Provvigioni degli Agenti per l’ultimo anno di prestazione ed indennità di fine rapporto.
- Crediti del Coltivatore Diretto, del Colono e del Mezzadro.
- Crediti dell’Impresa Artigiana.
- bis Crediti delle Società Cooperative Agricole e Consorzi.
- ter Crediti delle imprese fornitrici di Lavoro Temporaneo per gli onere retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.
LE PROPOSTE
- Nell’ottica di una “riduzione delle incertezze interpretative” che danneggiano la velocità delle procedure concorsuali, andrebbe applicato un criterio fisso, al fine di garantire alle Imprese Artigiane, un più sicuro accesso al privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c..
Quanto sopra a condizione che i parametri previsti non siano troppo rigidi in senso numerico; a tal fine va ricordato che la già citata sentenza di Cassazione n. 5685/15 ha stabilito che, ai fini del riconoscimento del privilegio artigiano, è irrilevante il superamento della soglia di fallibilità di cui all’art. 1 Legge Fallimentare (come novellata dal D.Lgs. 9.1.2006 n. 5).
- Va attuato un diverso ordine delle cause legittime di prelazione, anche in relazione alle mutate condizioni socio-economiche, portando il Privilegio Artigiano, dall’attuale quinto posto della norma, al secondo, consentendo quindi una maggiore probabilità di recupero del credito in caso di procedure concorsuali.
Licenziamento Lavoratore Assunto a Tempo Indeterminato
Esentare il Datore di Lavoro al pagamento del ticket laddove sia costretto alla chiusura e nei casi di licenziamento del Lavoratore per colpa grave; interdire l’accesso alla NASpI ai Lavoratori licenziati per colpa grave
LA NORMA
La Legge 92/2002 dispone che in ogni ipotesi di Licenziamento di un Lavoratore assunto a Tempo Indeterminato sia dovuto all’INPS il pagamento di un ticket di circa € 1.470,00.
Tale versamento alimenta il trattamento di disoccupazione NASpI che ai sensi della Riforma Fornero spetta in tutte le ipotesi di Licenziamento comprese quelle per Giusta Causa e Disciplinare.
LA QUESTIONE
Il datore di lavoro è obbligato al pagamento di una tassa, (peraltro avversa al principio di eguaglianza), in tutti i casi ivi compreso laddove sia costretto a cessare l’attività per ragioni economiche e anche a fronte di un licenziamento per giusta causa quali insubordinazione, furto o rissa.
Tutti i dipendenti licenziati, a prescindere dalle motivazioni, hanno quindi diritto all’Indennità di Disoccupazione ovvero l’Assicurazione Sociale per l’Impiego.
LE PROPOSTE
Esentare il Datore di Lavoro al pagamento del ticket laddove sia costretto alla chiusura e nei casi di licenziamento del Lavoratore per colpa grave.
Interdire l’accesso alla NASpI ai Lavoratori licenziati per colpa grave.
Rif. 0102.16 CSP Settore Lavoro
Richiesta di Cassa Integrazione Ordinaria
Eliminare l’obbligo di presentazione all’INPS di dati, che, quale Ente autorizzante, risulta essere già in possesso, quali l’Elenco dei Lavoratori Occupati nel semestre precedente desumibili dal modello UniEmens.
LA NORMA
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Provvedimento del 10 Maggio 2016 ha disposto che alla richiesta di Cassa Integrazione Ordinaria per i settori Edilizia e Industria da inoltrare per via telematica, oltre all’Elenco dei lavoratori Occupati nel semestre precedente in formato CSV, debba essere allegata, a seconda dei casi la seguente documentazione:
Mancanza di Lavoro o di Commesse e Crisi di Mercato (All. 2 e 3)
Relazione tecnica contenente la descrizione dell’andamento degli ordinativi e delle commesse in relazione all’Attività Aziendale dei 2 anni precedenti l’anno in cui il periodo di integrazione è richiesto.
Dichiarazione di completa autonomia dell’evento da inadempienza,imperizia o negligenza del datore di lavoro o dei lavoratori.
Specifica degli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa.
Descrizione degli indicatori economico-finanziari corrispondenti ai 2 anni precedenti l’anno in cui il periodo di integrazione è richiesto.
Fine Cantiere o Fine Lavoro, Fine Fase Lavorativa (All. 4)
Rappresentazione dell’Attività Aziendale documentando durata dei lavori,specializzazione lavoratori rimasti inattivi.
Dichiarazione circa la completa autonomia dell’evento da inadempienza,imperizia o negligenza del datore di lavoro o dei lavoratori.
Specifica degli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa.
Copia del Contratto di Appalto e Verbale di Fine Lavori o di sospensione per periodo inferiore a mesi tre.
Guasti ai Macchinari, Manutenzione Straordinaria (All. 9)
Illustrazione della transitorietà,imprevedibilità ed eccezionalità dell’evento nonché degli effetti da esso prodotti.
Descrizione dell’autonomia dell’evento rispetto alla normale manutenzione ordinaria dei macchinari contenente la cadenza con la quale viene attuata nonché l’ultima data in cui è stata eseguita.
Attestazione da parte dell’Azienda che ha effettuato la riparazione del tipo di guasto e la non prevedibilità dello stesso.
Specifica degli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa.
Eventi Meteo (All.10)
Illustrazione dell’Attività Aziendale e la fase lavorativa in atto nonché le conseguenze al verificarsi dell’evento.
Relazione tecnica dell’evento e l’orario in cui lo stesso si è verificato, con accluso Bollettino Meteo rilasciato da Ente Accreditato.
LA QUESTIONE
Inutilità della richiesta nel caso della compilazione dell’Elenco dei Lavoratori Occupati nel semestre precedente in formato CSV, in quanto l’INPS come Ente autorizzante la CIG, risulta esserne già in possesso attraverso il modello UniEmens mensile.
Il reperimento degli archivi meteo, così come richiesti, risulta essere complesso.
Andrebbe inoltre chiarito nonché definito il concetto di Organi Accreditati.
LE PROPOSTE
Eliminare l’obbligo di presentazione all’INPS di dati, che, quale Ente autorizzante, risulta essere già in possesso, quali l’Elenco dei Lavoratori Occupati nel semestre precedente desumibili dal modello UniEmens.
Rif. 0101.16 CSP Settore Lavoro
Premio I.N.A.I.L. 2019
In sede di presentazione delle tariffe Inail 2019 il ministro del Lavoro aveva dichiarato che le nuove tariffe avrebbero portato ad un notevole risparmio per le imprese quantificabile in 1,7 miliardi in tre anni.
Il centro studi “Lino Angelo Poisa” dell’Associazione Artigiani ha effettuato un’indagine campione svolta su 1.456 aziende artigiane senza dipendenti che, nel corso del 2018 e del 2019, non hanno modificato l’attività d’impresa e non hanno avuto infortuni.
In sede di presentazione delle tariffe Inail 2019 il ministro del Lavoro aveva dichiarato che le nuove tariffe avrebbero portato ad un notevole risparmio per le imprese quantificabile in 1,7 miliardi in tre anni. Il centro studi “Lino Angelo Poisa” dell’Associazione Artigiani ha effettuato un’indagine campione svolta su 1.456 aziende artigiane senza dipendenti che, nel corso del 2018 e del 2019, non hanno modificato l’attività d’impresa e non hanno avuto infortuni.
I risultati sono i seguenti:
- 830 aziende, ovvero il 57% del totale, hanno avuto un aumento medio del premio Inail di € 119,00
- 619 aziende, ovvero il 41% del totale, hanno avuto una riduzione media del premio Inail di € 106,00
- 7 aziende hanno avuto il premio Inail invariato Il premio Inail complessivamente pagato dalle 1.456 aziende è stato:
- Per l’anno 2018 di € 661.373,00
- Per l’anno 2019 di € 705.007,00 Il premio Inail è quindi incrementato di € 43.634,00 ( + 6,60%) e non ha complessivamente portato, contrariamente a quanto dichiarato, risparmio alle aziende artigiane oggetto dell’indagine.
Nello specifico, suddividendo per le maggiori categorie omogenee le ditte, il risultato sul premio pagato è il seguente: pagheranno mediamente di meno:
- Edili -277,00 €
- Legno -202,00 €
- Officine meccaniche -166,00 €
- Taxisti - 94,00 €
- Estetiste - 21,00 €
pagheranno mediamente di più:
- Imbianchini +231,00 €
- Pavimentatori +231,00 €
- Tappezzieri +231,00 €
- Acconciatori + 66,00 €
- Idraulici-Elettricisti + 64,00 €
- Autoriparatori + 64,00 €
- Autotrasporti + 52,00 €
- Lavanderie-calzolai + 46,00 €
Si propone quindi l’istituzione di una clausola di salvaguardia che, in assenza di infortuni e modifica dell’attività, lasci invariato il premio 2019 rispetto a quello pagato nel 2018 qualora risulti superiore. L’applicazione di detta clausola potrebbe trovare applicazione in occasione dell’autoliquidazione del premio Inail 2019-2020 del Febbraio 2020.
Invio Telematico dei Corrispettivi: Problematiche Attività Artigianali
Con l’introduzione dell’invio telematico dei corrispettivi, evidenziamo una problematica riguardante le aziende artigiane per le quali l’emissione della ricevuta fiscale è sempre stata marginale rispetto al volume d’affari. A seguito dell’analisi approfondita del nostro Centro Studi di Documentazione e Ricerca Lino Angelo Poisa l’Associazione Artigiani avanza una proposta.
Per la trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi, disciplinata dall’art.17 del DL 119/2018, è previsto l’avvio con due scadenze: dal 01/07/2019 per le ditte con VA 2018 superiore ai 400.000 € e dal 01/01/2020 per tutte le altre ditte.
Le criticità che vogliamo evidenziare riguardano sia le attività artigianali per le quali l’emissione della ricevuta fiscale è sempre stata marginale rispetto al volume d’affari in quanto prevale l’emissione della fattura elettronica (ad esempio elettricisti, idraulici, falegnami ecc), ma anche per tutte le attività artigianali che emettono esclusivamente ricevute fiscali per lo svolgimento dell’attività (acconciatori, estetiste, lavanderie, calzolai ecc) e per le quali il costo che dovrebbero sostenere per l’acquisto di un RT (registratore telematico) e del relativo software di trasmissione è troppo elevato rispetto al numero delle ricevute che vengono emesse.
Sul mercato esiste un’ampia gamma per la scelta e l’acquisto di un RT sia fisico che virtuale. Per un RT fisico il costo di un prodotto di media qualità è di circa 800,00 €, mentre per un RT virtuale il costo è di circa 660,00 € annui.
Per quanto riguarda il costo da sostenere, oltre all’acquisto dell’RT c’è da considerare il canone del software di trasmissione dei dati all’ADE che mediamente ha un costo mensile di 20 € e i costi di installazione, messa in servizio e di censimento in ADE sia dell’RT che della stampante eventualmente collegata (emissione ed apposizione del QR code) quantificabili mediamente in 100,00 € una tantum. Quindi per una ditta che saltuariamente o meno emette ricevute fiscali i costi sia fissi che periodici da sostenere sono alti con l’unico beneficio di un credito d’imposta per l’anno dell’acquisto di € 250,00.
L’Associazione Artigiani quindi formula una proposta di modifica normativa:
- Dare la possibilità con apposita opzione di trasmettere giornalmente i corrispettivi con l’utilizzo di altri strumenti, come ad esempio i software con i quali già si predispongono ed inviano le fatture elettroniche o l’apposita funzione predisposta dall’Agenzia delle Entrate certificando il corrispettivo con l’emissione della “ricevuta fiscale” in luogo del documento commerciale emesso dall’RT così come è previsto attualmente nel periodo transitorio di 6 mesi che avrà scadenza il 31/12/2019 per le ditte con VA superiore ai 400.000 € e il 30/06/2020 per tutte le altre ditte.
In particolare questa modalità è indispensabile per le attività di installazione, manutenzione e riparazione svolte nei confronti di privati non presso la sede dell’azienda (elettricisti, idraulici, ecc) ma presso il domicilio del cliente.
Tutte queste attività altrimenti andrebbero svolte con l’utilizzo di un RT virtuale e di una stampante wireless portatile in uso al titolare e ad ogni dipendente con una moltiplicazione di costi facilmente immaginabile.
