Con la circolare n. 17/2026, l’INAIL ha fornito nuove indicazioni sulle modalità di rientro al lavoro dopo un infortunio o una malattia professionale. Il lavoratore può riprendere l’attività alla scadenza della prognosi indicata nell’ultimo certificato trasmesso all’INAIL, senza necessità di presentare un certificato medico di chiusura. In caso di rientro anticipato, è invece necessario un certificato che riduca il periodo di prognosi. La circolare chiarisce inoltre le modalità di conclusione del periodo di inabilità e gli interventi dell’INAIL in assenza di ulteriori certificazioni mediche.
Rientro al lavoro dopo infortunio o malattia professionale
Con la circolare n. 17/2026, pubblicata il 29 aprile, l’INAIL ha fornito importanti chiarimenti in
merito alla gestione dei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, con particolare
riferimento al rientro in servizio dei lavoratori.
Il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa alla scadenza della prognosi indicata nell’ultimo
certificato trasmesso all’INAIL, senza necessità di presentare un certificato medico “definitivo”.
Qualora, invece, intenda rientrare anticipatamente, è necessario acquisire un certificato medico
che riduca il periodo di prognosi originariamente previsto.
In assenza di ulteriori certificazioni, l’ultimo giorno di prognosi coincide con la conclusione del
periodo di inabilità temporanea al lavoro.
Il documento che attesta la chiusura dell’evento può quindi essere rappresentato dall’ultimo
certificato trasmesso oppure da un eventuale certificato “definitivo”, se redatto.
Infine, nel caso in cui, in prossimità della scadenza, non venga trasmesso un nuovo certificato,
l’INAIL provvede d’ufficio, entro 15 giorni, alla definizione del periodo di inabilità, garantendo la
continuità delle prestazioni.
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