Il Decreto-Legge n. 62/2026 proroga al 16 luglio 2026 il termine per il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS per i datori di lavoro obbligati per la prima volta all’adempimento. I versamenti effettuati entro tale data non saranno soggetti a sanzioni o interessi e saranno considerati tempestivi.
Nuovo termine per il versamento del TFR al Fondo Tesoreria
Con l’art. 16 del Decreto-Legge 30 aprile 2026 n. 62, in vigore dal 1° maggio 2026, è stata
introdotta una proroga dei termini per il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria
INPS per i datori di lavoro che, a seguito delle modifiche previste dalla Legge di Bilancio 2026,
sono obbligati per la prima volta a tale adempimento.
I versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026 potranno essere
effettuati entro il 16 luglio 2026 e saranno considerati tempestivi a tutti gli effetti di legge.
Per gli stessi periodi non si applicano sanzioni civili, interessi né somme aggiuntive.
La nuova disposizione estende quindi il precedente termine del 16 maggio 2026 già previsto
dall’INPS con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, ampliando il periodo di regolarizzazione
senza conseguenze sanzionatorie.
Per tutti gli aspetti non espressamente modificati dal Decreto-Legge n. 62/2026, restano
confermate le indicazioni operative già fornite dall’INPS con la citata circolare n. 12/2026.
Read more stories





