La Legge n. 34/2026 introduce nuovi adempimenti per le aziende che utilizzano il lavoro agile. I datori di lavoro dovranno fornire annualmente un’informativa sui rischi connessi allo smart working ai lavoratori interessati e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), garantendo una maggiore tutela della salute e della sicurezza anche nelle attività svolte fuori dai locali aziendali.
Nuove regole per il lavoro agile
L’Art. 11 della Legge 11 marzo 2026, n. 34 ha introdotto nuove disposizioni riguardanti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che svolgono la propria attività in modalità agile (smart working).
La normativa prevede che le imprese che utilizzano il lavoro agile consegnino, almeno una volta all’anno, un’informativa scritta ai lavoratori e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), contenente le indicazioni sui rischi connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa fuori dai locali aziendali.
Contenuti dell’informativa obbligatoria
L’informativa dovrà essere consegnata al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e dovrà contenere:
• i rischi generali connessi all’attività svolta in modalità agile;
• i rischi specifici legati alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa;
• le indicazioni relative al corretto utilizzo dei videoterminali e delle attrezzature di lavoro.
Cosa si intende per smart working
Si precisa che per “lavoro agile” (smart working) si intende esclusivamente la modalità di lavoro disciplinata da uno specifico accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore, come previsto dalla normativa vigente.
Pertanto, si chiede alle aziende associate di comunicare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) l’eventuale presenza di lavoratori che svolgono la propria attività in modalità agile (smart working), al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.
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