Intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro: obbligo di valutazione dei rischi per le imprese
Intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro: obbligo di valutazione dei rischi per le imprese
A partire dal 23 ottobre 2026, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, del Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 entrerà in vigore l’art. 42 del decreto, che prevede la valutazione dei rischi connessi all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale negli ambienti di lavoro.
Obbligo di valutazione dei rischi per le imprese
L’Ufficio Igiene e Sicurezza dell’Associazione Artigiani informa che, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, del Decreto Legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, vengono introdotte specifiche disposizioni in materia di utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) nei luoghi di lavoro.
A partire dal 23 ottobre 2026, entrerà in vigore l’art. 42 del decreto, che prevede la valutazione dei rischi connessi all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale negli ambienti di lavoro.
Quali sono gli obblighi per le imprese?
Le imprese che utilizzano sistemi di IA dovranno valutare i rischi connessi al loro impiego nell’ambito della valutazione dei rischi prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
In particolare, dovranno essere presi in considerazione i sistemi di intelligenza artificiale che possono incidere:
sull’organizzazione del lavoro;
sui ritmi e sui carichi di lavoro;
sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
sui processi decisionali che possono avere rilevanza per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
È inoltre necessario garantire che i lavoratori ricevano un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici legati all’utilizzo di tali sistemi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.
Non basta inserire il rischio IA nel DVR
La responsabilità di valutare i rischi ricade sul datore di lavoro delle imprese che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale, secondo gli obblighi previsti dalla normativa applicabile.
Non è sufficiente inserire nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) una generica voce come «rischio intelligenza artificiale».
È necessario, invece, analizzare concretamente il sistema utilizzato, le sue modalità di funzionamento e le possibili ricadute sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
La valutazione dovrà quindi essere coerente con le caratteristiche dell’impresa, con le attività svolte e con gli effettivi rischi derivanti dall’impiego della tecnologia.
L’Ufficio Igiene e Sicurezza dell’Associazione Artigiani è a disposizione delle imprese per fornire informazioni e supporto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per informazioni: Marino Sordelli, 030/2209856, marino.sordelli@assoartigiani.it

