Reverse charge in edilizia: attenzione ai nuovi ateco
Reverse charge in edilizia: attenzione ai nuovi ateco
Dal 1° aprile 2025, la nuova classificazione Ateco 2025 modifica i riferimenti per l’applicazione del reverse charge nel settore edile. Alcune attività sono state riclassificate al di fuori della sezione Costruzioni, con possibili conseguenze sul trattamento IVA. Per le imprese è quindi fondamentale verificare i nuovi codici Ateco, distinguere tra reverse charge soggettivo e oggettivo e applicare correttamente l’inversione contabile in fattura.
Le novità principali
1. Reverse charge soggettivo: conta la sezione F della classificazione Ateco 2025
Il reverse charge soggettivo, previsto dall’articolo 17, comma 6, lettera a), del DPR 633/1972, si applica alle prestazioni di servizi rese nel settore edile nell’ambito dei rapporti di subappalto, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa. Per verificare se le parti coinvolte operano nel settore edile, bisogna considerare la sezione F – Costruzioni della classificazione Ateco vigente al momento dell’operazione.
Di conseguenza, dal 01.04.2025 alcune attività, precedentemente comprese nel settore edile, sono state riclassificate in altre sezioni e non rientrano più nel reverse charge soggettivo per il solo fatto di essere svolte nell’ambito di un subappalto edile.
2. Quali attività sono interessate?
Tra gli esempi evidenziati dall’articolo troviamo:
Restauro di edifici storici: l’attività di conservazione e restauro del patrimonio culturale è confluita nel codice Ateco 2025 91.30.01, appartenente alla sezione S. Se entrambe le parti del rapporto svolgono questa attività, il reverse charge soggettivo non è più applicabile per le operazioni effettuate dal 01.04.2025.
Pulizia a vapore, sabbiatura ed attività simili sulle pareti esterne degli edifici: queste attività sono state riclassificate nel codice Ateco 2025 81.22.09, appartenente alla sezione O, e non rientrano più nella sezione F.
Rimane invece nella sezione F, con il codice Ateco 2025 43.99.02, l’attività di rinnovamento, ristrutturazione, ricostruzione ed ammodernamento di siti ed edifici storici ed archeologici.
È quindi importante non basarsi esclusivamente sulla precedente classificazione Ateco 2007, ma verificare il codice aggiornato e l’attività effettivamente svolta.
Reverse charge oggettivo: cosa cambia?
Diversa è la situazione per il reverse charge oggettivo, previsto dall’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), del DPR 633/1972. Questo meccanismo riguarda specifiche prestazioni relative agli edifici, indipendentemente dal fatto che il prestatore od il committente operino nel settore edile.
Le prestazioni interessate sono quelle di:
-
Pulizia di edifici;
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Demolizione;
-
Installazione di impianti;
-
Completamento di edifici.
Secondo l’interpretazione riportata nell’articolo, queste prestazioni continuano ad essere assoggettate al reverse charge oggettivo anche dopo l’introduzione della classificazione Ateco 2025.
Pertanto, il cambiamento del codice Ateco non determina automaticamente la modifica del trattamento Iva: occorre verificare la natura concreta della prestazione effettuata e la sua riconducibilità alle attività interessate dall’inversione contabile.
Cosa devono verificare le imprese?
Per applicare correttamente la normativa è opportuno:
verificare il codice Ateco 2025 e la sezione di appartenenza dell’attività;
distinguere il reverse charge soggettivo, legato al settore di attività ed ai rapporti contrattuali, da quello oggettivo, legato alla tipologia di prestazione;
controllare la corretta applicazione dell’Iva e del codice natura in fattura elettronica.
In particolare, l’articolo richiama i codici N6.3 per il reverse charge soggettivo nel settore edile e N6.7 per il reverse charge oggettivo relativo alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.
L’Ufficio Fiscale di Associazione Artigiani è a disposizione per fornire tutte le indicazioni utili, verificare i codici Ateco e supportare le imprese nella corretta individuazione del regime Iva applicabile alle prestazioni effettuate, con particolare attenzione ai rapporti di subappalto ed alle attività interessate dalle modifiche della classificazione.
Per informazioni: Marco Tavelli | 030/2209811 | marco.tavelli@assoartigiani.it

